La nomina del medico competente, che è delegabile dal datore di lavoro al dirigente, è sanzionata, in caso di inosservanza, solo a carico del datore di lavoro, accanto alle altre sanzioni relative invece agli illeciti riconducibili agli obblighi indelegabili.
Il più delle volte la mancata nomina non è una scelta consapevole, ma la conseguenza della mancata conoscenza di tipologie di lavoro che comportano l’obbligo della sorveglianza sanitaria. Tra esse anche quelle: degli impiegati, se utilizzano il computer per un tempo superiore a 20 ore medie settimanali; gli addetti ai lavori notturni, per i quali il rischio potrebbe essere facilmente sottovalutato puntando solo a quelli più immediatamente percepibili quali: esposizione a polveri, rumore, vibrazioni, radiazioni, agenti chimici e biologici, cancerogeni, sollevamento manuale carichi.
Al datore di lavoro spetta attivare la sorveglianza sanitaria, e quindi nominare il medico competente ed indicare il suo nominativo nel documento di valutazione dei rischi.
La mancata nomina del medico competente prevede delle sanzioni:
MANCATI ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO | RIFERIMENTI NORMATIVI | SANZIONE APPLICATA |
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Mancata Nomina del Medico Competente | Art.18, comma 1 lettera a) D.l. gs. 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 2 a 4 mesi o Ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
Obbligo di inviare i Lavoratori alla Visita Medica entro le scadenze previste dalla sorveglianza sanitaria e richiedere al Medico Competente | Art. 18, comma 1lettera g) D. l. gs.81/08 e s.m. e i. | Ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
Obbligo di informare tempestivamente il Medico Competente delle cessazioni dei rapporti di lavoro. | Art. 18, comma 1 lettera g)-bis D. l. gs. 81/08 e s.m. e i. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro |
Obbligo di vigilare affinch� i lavoratori che hanno l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano assegnati alla mansione specifica senza il giudizio di idoneit� del Medico Competente. | Art. 18, comma 1 lettera bb) D. l. gs. 81/08 e s.m. e i. | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro |
Obbligo per il datore di lavoro di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria per la mansione inerente alla movimentazione manuale dei carichi; | Art. 168, comma 2 lettera d) D. l gs. 81/08 e s.m. e i. | Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.500 a 6.400 euro |