Il datore di lavoro organizza all’interno dell’azienda il servizio di prevenzione e protezione ovvero incarica persone o servizi esterni all’ azienda.
L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione interno all’ azienda è obbligatoria in:
- aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche;
- aziende a rischio di incidente rilevante, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
- centrali termoelettriche;
- impianti e nei laboratori nucleari;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
- strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (art. 8)
Il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che deve essere in possesso di attitudini e capacità adeguate.
Il datore di lavoro comunica all’ ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio prevenzione e protezione interno ovvero esterno all’ azienda.
Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione attestante:
- i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
- il periodo in cui sono stati svolti tali compiti;
- il curriculum professionale.