Una delle linee strategiche adottate dal legislatore per definire la riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, operata attraverso il Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, è il potenziamento del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Per effetto di alcune importanti innovazioni introdotte nell’art. 47, infatti, da un lato ne è stata riconfermata la funzione primaria che è quella di garantire ai lavoratori l’esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle scelte fondamentali da parte del datore di lavoro mentre dall’altro è stato introdotto il principio in base al quale il RLS deve essere presente in ogni unità produttiva.
Infatti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è diventato una figura obbligatoria per tutte le aziende, e questo è molto importante, non ci potranno più essere aziende senza RLS, se non c’è l’RLS aziendale le funzioni sono svolte dal RLS territoriale o di sito o di comparto.
Gli orientamenti comunitari e le norme di riferimento esprimono una forte indicazione sull’importanza della partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori e delle lavoratrici come garanzia dell’efficacia del sistema di analisi, valutazione e gestione dei rischi aziendali e base essenziale su cui fondere il miglioramento della cultura aziendale in merito alla prevenzione e protezione dei rischi.
Quando il datore di lavoro effettua una valutazione di rischio sul lavoro, il sistema più rapido e più sicuro per identificare i vari aspetti di ciò che avviene di fatto è spesso quello di rivolgersi tramite RLS, ai lavoratori interessati (raramente si verifica), essi sanno infatti quale metodo di lavoro applicano, sono in grado di porre in luce pratiche di lavoro non corrette o metodi inadeguati per realizzare un compito che comporta rischi, oltre a poter chiarire quali precauzioni pongono in atto. I datori di lavoro dovrebbero pertanto assicurarsi che chiunque sia la persona che si occupa della definizione dei rischi, si tratti o meno di un dipendente o di un consulente esterno, attui un vero e proprio dialogo con i lavoratori e con i loro rappresentanti, quali i subappaltatori che di fatto eseguono un lavoro previsto.